Utilizzo abusivo o improprio legge 104
Licenziamento disciplinare per illecito utilizzo permessi Legge 104/92.
La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza n. 4984 del 4-03-2014 si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 Legge 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile.
In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza o per effettuare i lavori di manutenzione alla propria casa, invece che dare assistenza al familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente per garantire l’assistenza ai congiunti.
Non può negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto ai benefici della legge 104/92, sia ai danni dell’Inps che erogava l’indennità per i giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro, tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.
La sentenza, di cui si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per l’illecito utilizzo di un permesso previsto dall’art.33 della Legge n.104/92 riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un’agenzia investigativa, che ha smascherato l’utilizzo per finalità estranee a quelle dell’assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l’uso improprio del permesso, ha violato la finalità assistenziale e la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre, ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti, previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l’utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che avviene fuori dall’unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro.