Se l’ex moglie ha una nuova famiglia…

Se l’ex moglie ha una nuova famiglia di fatto non ha più diritto a ricevere l’assegno di mantenimento dall’ex marito.

È questo il contenuto di una sentenza della Corte di Cassazione 6855 del 3 aprile 2015.

La Cassazione aveva già stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica. Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, che – scrivono – non consiste «soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli».

Quando la famiglia di fatto è qualcosa di serio, dunque, la Cassazione riconosce che «il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto». Ma quando la famiglia di fatto diventa stabile? Quando i conviventi elaborano «un progetto e un modello di vita in comune». Magari con figli. «E non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in abito matrimoniale e fuori dal matrimonio». Ecco, secondo la Cassazione quella convivenza non è più una meteora.

L’assegno può, infine, venir meno ove il coniuge beneficiario acquisti, iure hereditatis, la proprietà o la comproprietà di un immobile o comunque un’eredità consistente, tale da assicurare un miglioramento economico che possa garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n. 932/2014; n. 18367/2006), mentre un’eredità di modesto valore “non altera l’equilibrio raggiunto con la determinazione dell’assegno” (Cass. n. 20408/2011).