Raccolta prove infedeltà coniugale.

Raccolta prove infedeltà coniugale, relazione investigativa ha valore probatorio per ottenere l’addebito di separazione.

Cassazione.
Addebito separazione al coniuge che tradisce: ammissibile come prova la relazione investigativa.In sede di separazione personale giudiziale, il marito chiede che sia dichiarata la separazione con addebito alla moglie, la quale, in violazione del dovere di fedeltà, aveva iniziato una relazione adulterina diversi mesi prima di depositare in tribunale la domanda di separazione.
La Corte di Appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, accertava la responsabilità della moglie e dichiarava la separazione con addebito alla stessa, con conseguente revoca dell’assegno di mantenimento.
Secondo la Corte di Appello, l’addebito della separazione era da ricollegarsi direttamente alla prova documentale, fornita dal marito, della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, dai quali risultava evidente la relazione della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; d’altro canto, secondo la Corte, la moglie non era riuscita a provare che la crisi coniugale fosse anteriore all’adulterio, non ritenendo sufficienti a configurare la intollerabilità della convivenza, da ritenersi un “mero simulacro”, né i generici litigi fra i coniugi, né la circostanza che la coppia dormisse in camere separate.
Proposto ricorso per Cassazione, la moglie, tra i vari motivi, lamenta la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., art. 2704 c.c. ed il vizio di motivazione, in quanto, nel contestare la relazione investigativa acquisita in giudizio, ne eccepisce la rilevanza da un punto di vista probatorio, in quanto era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contraddittorio, e l’investigatore aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali, con la conseguenza che non poteva costituire una prova piena, neanche in ordine alle date dei fatti fotografati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11516 del 23/05/2014, nel rigettare il ricorso, affronta, tra i vari motivi, anche quello relativo all’utilizzo della relazione investigativa redatta da un tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, evidenziandone la liceità.
Questa sentenza conferma quindi la liceità e la valenza in giudizio delle prove raccolte da investigatori privati per dimostrare l’infedeltà del coniuge al fine di ottenere l’addebito della separazione. Ricordiamo infatti che la richiesta di addebito deve essere espressamente richiesta da uno dei coniugi in una causa di separazione giudiziale e spetta a chi ne fa domanda l’onere della prova. Il giudice deve poi valutare se esista un nesso di causalità tra la violazione di uno dei doveri coniugali e la crisi coniugale con conseguente sopraggiunta impossibilità a continuare la convivenza.