Licenziamenti: Si, al controllo datoriale della prestazione!

Licenziamenti: Si, al controllo datoriale della prestazione!

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 ottobre 2020, n°21888, ha stabilito che gli articoli 2 e 3, L. 300/1970, i quali delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore e in coerenza con le disposizioni e i principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte da datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale (art.2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art.3), non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come un’agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale ne di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli art. 2086 e 2104 del codice civile, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

Tale controllo datoriale può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti.