Legittimo licenziamento; investigatori privati supportati da sistemi di localizzazione GPS

Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore ritenendolo infondato e confermandone il licenziamento per giusta causa.

Le ripetute false attestazioni, sia di presenza che dei rimborsi chilometrici, poste in essere dal lavoratore e seguite da indebita erogazione in suo favore di somme di denaro non spettanti, sono state ritenute di tale gravità da ledere irrimediabilmente l’indispensabile rapporto fiduciario inter partes e non permettere la prosecuzione del rapporto lavorativo.

A parere del giudicante, inoltre, nel caso di specie IS Investigativa non ha violato l’art. 4 n. 300/70, come invece dedotto dal lavoratore dipendente ricorrente.

E’ importante sottolineare che l’orientamento giurisprudenziale in Cassazione ha più volte chiarito che gli artt. 2, 3, 4 l. cit. impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza.
I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche dei comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti.
Controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private (Cass. 4 marzo 2014 n. 4984, 23 febbraio 2012 n. 2722, 14 febbraio 2011 n. 3590, 7 giugno 2003 n. 9167, 3 aprile 2002 n. 4746, 17 ottobre 1998 n. 10313)”.

Il giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi a seguito della novella dell’art. 4 n. 300/70 (applicabile ratione temporis), ha chiarito poi che “Occorre perciò distinguere tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e “controlli difensivi” in senso stretto, diretti ad accertare specificatamente condotte illecite ascrivibili in base a concreti indizi a singoli dipendenti, anche se questo si manifesta durante la prestazione lavorativa.
Si può ritenere che questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici (Localizzatosi GPS) non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situino, anche oggi all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4 (Cass. 22 settembre 2021 n° 25732).”

E nel caso di specie, la società datrice ha documentalmente provato di aver affidato l’incarico all’agenzia IS Investigativa solo ex post, ossia a seguito dell’insorgere di gravi e fondati sospetti, basati su concreti indizi documentali, che il lavoratore richiedesse indebitamente rimborsi chilometrici per spostamenti e/o rimborsi per pedaggi autostradali non connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa.